Approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci svoltasi il 27 ottobre 2023 a Verona
STATUTO DELLA “UNIONE MARCIATORI VERONESI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA
Articolo 1 – Denominazione e sede
- È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata “UNIONE MARCIATORI VERONESI Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “UNIONE MARCIATORI VERONESI A.S.D.” (d’ora in poi “Associazione” o “U.M.V.”), con sede nel comune di VERONA (VR).
- Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Articolo 2 – Oggetto
- L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
- Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
- L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
- L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina podistica e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- Nei limiti previsti dall’art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- Attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
- L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
- L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/2021.
Articolo 3 – Durata
- L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
TITOLO II – DELLA VITA ASSOCIATIVA
Articolo 4 – Domanda di ammissione
- Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
- Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, limitatamente agli Enti non commerciali, che ne condividono gli scopi, non perseguano fini di lucro e in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Il numero dei tesserati e degli associati è illimitato.
- Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
- Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo U.M.V. o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
- In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.
- La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
- Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
Articolo 5 – Soggetti e loro categorie
- I soggetti che possono far parte dell’Associazione si distinguono in:
- Socio ordinario: le persone giuridiche, ivi comprese le associazioni non riconosciute, che presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti pro tempore, ovvero persone da essi designate facenti parte dell’Ente rappresentato.
- Soci Onorari: persone fisiche o enti nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina può essere a tempo determinato o permanente, esonera il socio dal pagamento della quota, ma non dà diritto di voto nelle assemblee.
- Tesserati: persone fisiche che attraverso un atto di adesione esercitano il diritto di praticare l’attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dall’ U.M.V.
- Tesserati junior: coloro che sono tesserati, ma che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L’iscrizione dei tesserati junior è subordinata all’assenso di chi ne esercita la potestà parentale.
Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci
- Tutti i Soci Ordinari hanno eguali diritti e doveri cioè:
- Il diritto a partecipare alle attività associative;
- Prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione o da altri Enti:
- Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
- Il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
- Il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- Intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- Il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
- Esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;
- Osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
- I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
- Ai Tesserati non spettano i diritti propri dei Soci Ordinari, ad eccezione di quanto previsto dai commi a-b-c dell’art. 6 del presente Statuto.
Articolo 7 – Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci
- La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
- L’associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
- Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
- Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti.
- Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
- La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
TITOLO III – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Articolo 8 – Organi sociali
- Sono organi dell’Associazione;
- L’Assemblea Generale dei Soci Ordinari;
- Il Presidente ed il Vicepresidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente Onorario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.
Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale
- L’Assemblea generale dei soci ordinari è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
- L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
- L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
- La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
- Almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
- Almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto.
- L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di convocazione”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
- L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno.
- L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
- Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
- L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
- L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
- Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
- Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 10 – Partecipazione all’assemblea
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
- Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria
- L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
- Fino al momento dell’approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
- In particolare, l’Assemblea ordinaria:
- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- Determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- Nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’Organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- Individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
- Delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali;
- Delibera sull’ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria
- L’Assemblea straordinaria delibera:
- Sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- Sulla trasformazione, anche ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- Sui diritti reali immobiliari;
- Sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- Sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.
Articolo 13 – Validità assembleare
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.
- Trascorsa almeno un’ora, l’assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 14 – Audio/video Assemblee
- È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
- È in ogni caso necessario che:
- Comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- Vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- Venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
- Sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- Vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire. In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a quindici componenti eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere con funzioni anche di tesoriere e può attribuire altri incarichi specifici ad altri consiglieri od esterni.
- I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
- La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
- È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
- Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
- Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente art. 14 dello Statuto.
- Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del presidente le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore età. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto solo quando riguardano singole persone o soci. In ogni caso sono fatte a scrutinio segreto l’assegnazione delle cariche sociali nell’ambito del Direttivo
- Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs.112/2017.
- Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
- Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente
- Il Consiglio Direttivo decade:
- Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- Per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- Per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
- In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
- Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata dell’incarico.
- In mancanza di sostituti, e purché permangano in carica almeno due terzi del numero di consiglieri eletti, il Consiglio resterà in carica, fino alla scadenza naturale del mandato, in numero ridotto.
- Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
a) per dimissioni;
b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
- In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
- Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.
- Decade, dietro delibera del Consiglio, chi non presenzia, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive.
- L’eventuale caso di sostituzione di un Consigliere dimissionario non è obbligatorio.
Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente il 1° e 3° martedì di ogni mese, in via ordinaria ed in via straordinaria ogniqualvolta motivi particolari lo rendano opportuno. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, se si rendesse necessario, di cambiare giorno di riunione ed anche la frequenza delle riunioni ordinarie. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità e potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale fatta agli altri membri.
Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
- Indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;
- Esaminare le proposte di manifestazioni podistiche con le conseguenti decisioni; controllare che le manifestazioni si svolgano secondo le direttive esaminate e approvate; coordinare date e luoghi di svolgimento delle manifestazioni: organizzare direttamente, a nome dell’U.M.V., alcune particolari manifestazioni; dare, nel limite del possibile, ogni assistenza ai gruppi associati, ai singoli podisti ed agli organizzatori, prima, durante e dopo le stesse;
- Determinare l’importo delle quote associative;
- Assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
- Assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
- Assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- L’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- L’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- La facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea (nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti);
- La possibilità di comminare delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei Soci, in caso di contravvenzioni ai regolamenti;
- Delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- Qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
- Eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere.
Articolo 19 – Il Presidente
- Il Presidente dell’Associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo
- Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
- Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
- Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
- Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
Articolo 20 – Il Vicepresidente
- Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 21 – il Segretario
- Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Articolo 22 – il Cassiere
- Il Cassiere in qualità di tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Relaziona sulla situazione di cassa il Consiglio ogni tre mesi.
Articolo 23 – il Presidente Onorario
- Il Presidente Onorario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. Rappresenta, su incarico del Consiglio, l’Associazione nelle manifestazioni esterne e nei rapporti con le Autorità. Viene nominato a tempo indeterminato dall’Assemblea dei soci e può essere da questa revocato in qualsiasi momento. Deve essere una persona che si sia particolarmente distinta o abbia personalmente contribuito a promuovere e sostenere le attività proposte dall’ U.M.V.
Articolo 24 – Organo di Revisione
- L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
- Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
- Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
- Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
- Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
- Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile.
TITOLO IV – PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 25 – Il rendiconto economico
- La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
- Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare.
- Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’associazione.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
- L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea.
- In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’art. 16 comma 1d.
Articolo 26 – Anno sociale
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 27 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
- Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dai beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote associative annuali,
- dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi,
- dall’attività finanziaria derivata dall’organizzazione di manifestazioni sportive o di promozione sportiva,
- da tutte le entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
- L’associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
- È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28 – Le Sezioni
- L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
- L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
Articolo 29 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
- Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
- Il patrimonio residuo in caso di scioglimento verrà devoluto ad altra Associazione sportiva con finalità analoghe o devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.
Articolo 30 – Norma di rinvio
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.
Verona, 20 ottobre 2023
Il presidente di assemblea: Stefano Scevaroli
Il segretario di assemblea: Roberto Zocca
Modificato dall’Assemblea straordinaria dei Soci svoltasi il 27 ottobre 2023 a Verona
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