Statuto approvato dall’assemblea dei soci nella assemblea straordinaria del 5 ottobre 2007.
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita, con sede in Verona in via Bonomi 3, una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica UNIONE MARCIATORI VERONESI”, IN SIGLA “A.S.D. – U.M.V.”.
Art. 2 – Scopo sociale
L’Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo quello di promuovere e stimolare l’attività sportiva con particolare riguardo a quella podistica, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, incoraggiare la vita associativa e tutte le iniziative turistiche, culturali e ricreative; attuare e coordinare le stesse attraverso iniziative dirette o per gruppi associati.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L’associazione si propone di tutelare l’attività podistica degli associati, al di sopra di ogni interesse personale, si adopera affinché le manifestazioni podistiche rispondano ai principi di serietà organizzativa, validità tecnica, finalità non speculativa.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4 – Soci
Possono aderire all’associazione tutti i gruppi , le associazioni, le persone giuridiche e le persone fisiche, che ne condividano gli scopi e non perseguano fini di lucro.
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Ordinari
b) Onorari
c) Singoli partecipanti.
Sono soci Ordinari i gruppi, le associazioni e le persone giuridiche affiliati all’Unione Marciatori Veronesi.
Sono soci Onorari (Persone fisiche o Enti), quelli nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina può essere a tempo determinato o permanente, solleva il socio dal pagamento della quota, ma non dà diritto di voto nelle assemblee.
Sono soci Singoli Partecipanti, le persone fisiche che usufruiscono temporaneamente dei servizi attivati dall’Associazione nello svolgimento delle manifestazioni
I diritti ed i doveri di cui al presente statuto riguardano i soci Ordinari; per i soci Singoli partecipanti, diritti e doveri sono relativi al tempo della manifestazione sportiva a cui hanno aderito. Gli obblighi morali nei confronti dell’Associazione competono anche ai soci Onorari.
Lo status di socio è intrasmissibile a terzi e la quota associativa non è rimborsabile.
La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata al consiglio direttivo competente ad accettare o meno con adeguata motivazione l’iscrizione. La qualifica di socio si consegue dalle ore 24,00 del giorno di accettazione. Contro la decisione del Consiglio è ammesso appello all’assemblea generale.
Ogni socio Ordinario, presa visione dello Statuto e del Regolamento, nel sottoscrivere l’adesione all’Unione Marciatorei Veronesi, si impegna al rispetto leale e scrupoloso di quanto in esso stabilito e ad uniformare ad esso il proprio Statuto. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 5 – Diritti dei soci
I soci Ordinari, dal momento dell’ammissione, hanno diritto, attraverso un loro rappresentante maggiorenne, a partecipare alle assemblee sociali con diritto di voto. Tutti gli associati maggiorenni dei Soci ordinari, hanno diritto di essere nominati negli organi dell’Associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
I soci Singoli Partecipanti non hanno diritto di voto nelle Assemblee Sociali e non possono essere nominati negli organi dell’Associazione.
Sia i soci Ordinari, che quelli Singoli Partecipanti, sono tenuti al pagamento delle quote associative, come stabilito dall’Assemblea Sociale.
Tutti i soci, comunque, sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea.
Art. 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie
b) morte, liquidazione o scioglimento del socio
c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della
quota associativa;
d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell’associazione, o che , con la sua condotta , costituisce ostacolo al buon andamento
del sodalizio.
e) scioglimento dell’associazione ai sensi del presente statuto.
E’ passibile di sanzione disciplinare il Gruppo che si sia reso responsabile direttamente o tramite di terzi di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, di scorrettezza sportiva e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell’infrazione, a giudizio del Consiglio direttivo;
2) l’esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
3) la radiazione.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci e devono essere motivate. Il socio interessato ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per contestare per iscritto gli addebiti. Trascorso detto termine senza che pervenga al Consiglio Direttivo alcuna contestazione scritta del provvedimento l’esclusione diviene definitiva fin dalla pronuncia del Consiglio Direttivo. Nel caso, invece, che il socio contesti il provvedimento di radiazione, lo stesso rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea, nella quale deve essere convocato il socio interessato, che procederà al contraddittorio ed ad una disamina degli addebiti.
Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti.
L’Associato radiato, può essere riammesso, sempre che siano cessate le cause che ne hanno determinato la radiazione.
Organi dell’Associazione
Art. 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci ordinari;
b) il Presidente ed il Vicepresidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente onorario (se nominato e pertanto non obbligatorio).
Art. 8 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea generale dei Soci Ordinari, è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati ordinari in regola con il pagamento delle quote associative; e all’atto della richiesta devono proporre l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o da una delle persone intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea stessa, dal Segretario e, se nominati dagli Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soci ordinari tramite un loro rappresentante maggiorenne ed in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ordinario avrà diritto ad un voto. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
Il socio ordinario impedito a partecipare all’assemblea, non può delegare rappresentanti di altri soci a rappresentarlo in assemblea, neanche per mezzo di delega scritta.
Art.10 – Assemblea ordinaria
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati, mediante pubblicazione sul giornale associativo. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente o dal Vicepresidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali ed a ratificare eventuali modifiche eseguite dal Consiglio direttivo, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrano nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 ) Sanzioni disciplinari.
Art. 11 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente o dal Vicepresidente almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati, mediante pubblicazione sul giornale associativo. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art. 12 – Validità delle assemblee
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.
Trascorso un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ai sensi dell’art. 21 c.c. per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
Art.13 – Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a quindici componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, dall’assemblea stessa. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere con funzioni anche di tesoriere e può attribuire altri incarichi specifici ad altri consiglieri od esterni.
Il Consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili e devono essere affiliati dei soci ordinari.
Per il rinnovo del Consiglio direttivo si potranno votare un numero massimo di due terzi dei componenti da designare.
Possono ricoprire cariche sociali gli associati dei soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore età.
Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto solo quando riguardano singole persone o soci. In ogni caso sono fatte a scrutinio segreto l’assegnazione delle cariche sociali nell’ambito del direttivo.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio direttivo nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.
Art. 14 – Convocazione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente il 1° e 3° martedì di ogni mese, in via ordinaria ed in via straordinaria ogniqualvolta motivi particolari lo rendano opportuno.
Comunque il Consiglio direttivo ha la facoltà, se si rendesse necessario, di cambiare giorno di riunione ed anche la frequenza delle riunioni ordinarie; ed alla prima assemblea straordinaria dei soci ordinari si porterà la variazione del presente articolo dello Statuto.
La convocazione straordinaria è fatta dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere , anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.
Il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente, è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta di almeno 1/3 del Consiglieri.
Art. 15 – Compiti del Consiglio direttivo
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a. redigere il Regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione. Eventuali modifiche al regolamento, disposto durante l’anno dal Consiglio Direttivo, avranno effetto immediato, però dovranno essere rettificate alla prima Assemblea ordinaria dei Soci.
b. esaminare le proposte di manifestazioni podistiche con le conseguenti decisioni; controllare che le manifestazioni si svolgano secondo le direttive esaminate ed approvate; coordinare date e luoghi di svolgimento delle manifestazioni; organizzare direttamente, a nome dell’U.M.V., alcune particolari manifestazioni; dare, nel limite del possibile, ogni assistenza ai gruppi associati, ai singoli podisti ed agli organizzatori, prima, durante e dopo le stesse;
c. stabilire l’importo delle quote associative, fissandone le modalità di pagamento;
d. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
e. comminare le sanzioni, tranne la radiazione, per la quale dovrà istruire la pratica da presentare in Assemblea;
f. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
g. convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
h. attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 16 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione del consiglio successiva.
Decade, dietro delibera del Consiglio, chi non presenzia, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio.
La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio direttivo resta valida per tutta la durata dell’incarico.
In mancanza di sostituti, e purchè permangono in carica almeno due terzi del numero dei consiglieri eletti, il Consiglio resterà in carica, fino alla scadenza naturale del mandato, in numero ridotto.
Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.
Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta anche agli effetti di legge l’Associazione stessa; convoca il Consiglio direttivo, ne presiede le adunanze, ne firma le deliberazioni, firma il conto finanziario annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente eletto in seno al Consiglio direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
Art. 18 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto o per i quali sia espressamente delegato.
Art. 19 – Il Segretario
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Art. 20 – Il Cassiere
Il Cassiere in qualità di tesoriere, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Relaziona sulla situazione di cassa il Consiglio ogni tre mesi.
Art. 21 – Il Presidente Onorario
Il Presidente onorario partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed alle Assemblee con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
Rappresenta, su incarico del Consiglio, l’associazione nelle manifestazioni esterne e nei rapporti con le Autorità.
Viene nominato a tempo indeterminato dall’Assemblea dei soci e può essere da questa revocato in qualsiasi momento.
Deve essere una persona che si sia particolarmente distinta per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o abbia personalmente contribuito a promuovere e sostenere le attività proposte dall’Unione Marciatori Veronesi.
Bilancio
Art. 22 – Il rendiconto
Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Art. 23 – Anno Sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.
Art. 24 – Entrate e Patrimonio
Le entrate dell’Unione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
c) dall’attività finanziaria derivante dall’organizzazione di manifestazioni sportive o di promozione sportiva;
d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Unione.
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dagli impianti sportivi di proprietà dell’Unione
b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare
c) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserve
d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili
e) dalle donazioni, lasciti e successioni.
Clausole finali
Art. 25 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto e con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive o di medicina sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 – Responsabilità
Tutti gli organi sociali ed i soci declinano ogni responsabilità per incidenti o danni di qualsiasi natura a sé, persone o cose, che ogni incaricato o socio potrà causare nell’ambito dell’attività svolta, anche su incarico ricevuto.
Art. 27 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del Coni e in subordine le norme del Codice Civile.
Il Presidente Giovanni Fontana
Il Segretario Luciano Bovo

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